Contratto di Agenzia – Caratteristiche e Fac Simile

La definizione di agente, o meglio, di contratto di agenzia è data dal codice civile, che dispone all’art. 1742 c.c. che con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata.

Elementi fondanti del contratto di agenzia, che contribuiscono a qualificare tale figura distinguendola da altre forme contrattuali, sono, l’assenza di un vincolo di subordinazione rispetto al preponente, la stabilità del rapporto e il mantenimento del rischio della distribuzione del prodotto in capo al preponente.

Di seguito è possibile trovare un modello.

CONTRATTO DI AGENZIA
Tra

Alfa ( di seguito denominata PREPONENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di
…………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….

e

Beta (di seguito denominato AGENTE), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n … Cod.
Fisc. …………………., P.IVA ……………….. ed iscritta/o nel ruolo degli agenti al n. …. presso CCIAA di …………. e dichiara e di non essere vincolata ad alcun obbligo
di non concorrenza, si conviene quanto segue:

1. Incarico
II PREPONENTE conferisce all’AGENTE, che accetta, l’incarico di promuovere nella zona indicata nell’allegato A la conclusione di contratti in favore del
PREPONENTE per i prodotti descritti nell’allegato B.
All’AGENTE non viene conferito alcun potere di rappresentanza per cui non gli è consentito stipulare contratti in nome e per conto del PREPONENTE né
impegnare il PREPONENTE nei confronti di terzi.
Diritti e obblighi derivanti dal presente contratto non sono trasferibili, in tutto o in parte, a terzi dall’AGENTE senza accordo con il PREPONENTE.

2. – Esclusiva ed obbligo di non concorrenza
L’AGENTE si obbliga per tutta la durata del contratto a non svolgere nel territorio nazionale sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona, attività di ogni
genere a favore di concorrenti del PREPONENTE e a non esercitare in proprio l’attività del PREPONENTE stesso.
L’AGENTE, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al PREPONENTE l’elenco delle case rappresentate e si impegna a comunicargli ogni
successiva variazione di esso. Il PREPONENTE si obbliga a non avvalersi, nella zona assegnata all’AGENTE, di terzi per la promozione dì contratti relativi ai
prodotti affidati all’AGENTE.

Il PREPONENTE potrà in ogni caso trattare direttamente con la clientela, riconoscendo all’AGENTE la relativa provvigione.

3. Durata
II presente contratto avrà inizio il giorno ……………………. e dovrà intendersi a tempo indeterminato.
Il contratto potrà essere risolto da ognuna delle parti con preavviso da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando i termini previsti
dal vigente Accordo Economico Collettivo dell’ Industria.
In deroga all’ art. 1750 – comma 5 – del codice civile, la scadenza del periodo di preavviso potrà cadere in qualsiasi giorno.
Il periodo di preavviso potrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla corresponsione di una indennità sostitutiva calcolata secondo i criteri stabiliti
dall’Accordo Economico Collettivo dell’ Industria.
Fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art 9 del vigente Accordo Economico Collettivo sia il PREPONENTE che l’AGENTE si riservano la facoltà, durante il
periodo di preavviso, di risolvere con effètto immediato il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riconoscendo all’altra parte l’indennità
sostitutiva di preavviso per il restante periodo.

3.1. Indennità di cessazione
All’atto della cessazione del rapporto per fatto riferibile alla PREPONENTE e ricorrendone i presupposti di legge all’AGENTE spetterà un’indennità come
determinata dall’ art. 1751 c.c.

4. Zona
All’AGENTE è assegnata in esclusiva la zona indicata nell’allegato A.
All’AGENTE e’ fatto divieto dì promuovere affari al di fuori della zona assegnategli.
Ogni variazione di zona deve intendersi regolamentata dall’Accordo Economico Collettivo.
Sono esclusi perché riservati al PREPONENTE in qualità di clienti direzionali, i fabbricanti e i produttori di ogni settore merceologico nonché gli acquirenti non
appartenenti alle categorie di venditori all’ingrosso e/o al dettaglio del settore igienico sanitario.
Sono inoltre esclusi i clienti di qualsiasi settore serviti direttamente o indirettamente dal PREPONENTE a mezzo sistemi dì vendita e-commerce gestiti da terzi.

5. Prodotti
L’AGENTE si impegna a promuovere a favore del PREPONENTE la vendita dei prodotti indicati nell’allegato B.
A tal fine il PREPONENTE porrà a disposizione dell’AGENTE ogni documentazione necessaria, relativa ai beni e servizi trattati, fornendogli anche tutte le
informazioni idonee all’esecuzione del contratto; avvertirà inoltre l’AGENTE, qualora il volume degli affari sia previsto in misura notevolmente inferiore alle
aspettative dell’AGENTE stesso.
I prodotti potranno essere per esigenze di distribuzione o di mercato modificati o sostituiti dal PREPONENTE in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio.
La promozione dovrà avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni tempestivamente impartite dal PREPONENTE, che si riserva comunque la facoltà d! accettare le
proposte d’ordine.
Esse pertanto dovranno sempre intendersi sottoposte alla condizione “salvo approvazione del PREPONENTE”.

Qualora proposte d’ordine, inviate dall’AGENTE senza sottoscrizione del cliente vengano accettate ed eseguite dal PREPONENTE, l’AGENTE sarà responsabile
dì eventuali spese e danni che dovessero derivarne.

6. Minimi di vendita
L’AGENTE si impegna a promuovere per la frazione d’anno in corso e per ogni anno successivo proposte d’ordine per un importo minimo che verrà concordato
con lettera a parte all’atto della sottoscrizione del presente contratto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’importo di cui sopra deve intendersi riferito alle proposte d’ordine accettate dal Proponente, Qualora il predetto ammontare non venga raggiunto, il Preponente
avrà la la facoltà’ di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell’ art.1456 c.c.
La risoluzione dovrà’ essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

7. Compiti dell’AGENTE
L’AGENTE mediante idonea organizzazione aziendale assume, a suo esclusivo rischio, responsabilità e spese, il compito dì promuovere l’introduzione, la
propaganda e la conclusione di contratti di vendita di prodotti effettuando visite periodiche alla clientela e relazionando il PREPONENTE in merito alle
condizioni generali di mercato, alle iniziative intraprese dalla concorrenza nella zona assegnatagli e in particolare modo fornendo al PREPONENTE qualsiasi
informazione suda solvibilità di ogni singolo cliente.
In caso di reclami da parte della clientela, l’AGENTE dovrà subito informare il PREPONENTE, astenendosi dal riconoscere l’eventuale validità di essi dinnanzi
alla clientela stessa, L’AGENTE accompagnerà in zona personale ispettivo del PREPONENTE, che si riserva la facoltà mediante propri incaricati di verificare in
qualsiasi momento l’operato dell’AGENTE presso la clientela.
L’AGENTE si assume l’obbligo di avvertire immediatamente il PREPONENTE, qualora per qualsiasi causa non sia in grado di svolgere la propria attività.

8. Marchi e segni distintivi. Pubblicità. Segreto d’impresa
All’AGENTE è concesso per la sola durata del contratto di usare marchi e segni distintivi del PREPONENTE nell’esclusivo interesse del PREPONENTE e con
divieto di provvedere al loro deposito.
E’ fatto obbligo all’AGENTE di avvertire il PREPONENTE dì atti di concorrenza sleale e violazione dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi a danno del
PREPONENTE.
Qualsiasi forma di pubblicità da parte dell’AGENTE dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal PREPONENTE e, in modo particolare per quanto
concerne eventuali rimborsi a titolo di concorso spese pubblicitarie a favore dell’AGENTE o della clientela.
L’AGENTE è tenuto a mantenere il segreto su ogni notizia riservata o confidenziale, di cui sia venuto a conoscenza, riguardante l’attività o l’organizzazione
aziendale del PREPONENTE.

9. Materiale
All’AGENTE è affidato del materiale della cui custodia è responsabile.
Il materiale non restituito ai PREPONENTE o restituito danneggiato, verrà addebitato all’AGENTE.
L’AGENTE non ha alcun diritto di ritenzione sui beni del PREPONENTE.

10. Subagenti
Eventuali subagenti dovranno essere persone gradite al PREPONENTE.
I loro nominativi dovranno essere preventivamente comunicati al PREPONENTE.
Nessun onere o responsabilità potranno essere messi a carico del PREPONENTE per l’operato dei subagenti.

11.Riscossioni

All’AGENTE è conferito in via continuativa l’incarico di riscuotere per conto del PREPONENTE crediti dalla clientela, ma non gli è consentito concedere sconti o
dilazioni di pagamento e autorizzare resi di merce.
L’AGENTE potrà accettare in pagamento dalla clientela soltanto assegni di c/c bancario o assegni circolari non trasferibili, intestati al PREPONENTE ed
eccezionalmente contanti.
L’AGENTE non potrà quietanzare le fatture emesse dal PREPONENTE a carico del cliente, ma rilascerà semplice ricevuta del ritiro degli assegni o del contante.
Per questo incarico il PREPONENTE riconoscerà all’AGENTE un compenso provvigionale nella misura del 0,50% calcolato su tutti gli affari andati a buon fine
sui quali l’AGENTE percepisce la provvigione.
L’AGENTE dovrà trasmettere immediatamente al PREPONENTE i pagamenti ricevuti dai clienti senza facoltà di trattenere o compensare somme a qualsiasi
titolo, anche se dovutegli per provvigionì maturate o per altre spettanze.

12. Provvigioni

La provvigione, nelle percentuali indicate nell’allegato C, deve intendersi comprensiva di ogni compenso per l’attività prestata dall’AGENTE.
In deroga all’ art. 1748 – comma 4 – c.c. il diritto alla provvigione viene conseguito dall’AGENTE nel momento in cui il PREPONENTE ha incassato dal cliente
l’intero corrispettivo indicato in fattura.
Nessuna provvigione sarà riconosciuta all’AGENTE sugli affari andati a buon fine dallo stesso promossi fuori zona.
La provvigione viene calcolata sull’Importo netto del venduto, riferito alla sola merce, andato a buon fine con esclusione di imposte, tasse, imballi, trasporti,
oneri di qualsiasi natura, accrediti per fatti non imputabili al PREPONENTE, premi e sconti che non siano quelli dì valuta concordati per condizioni di
pagamento.
All’AGENTE non è dovuta alcuna provvigione, o soltanto per la parte eseguita e andata a buon fine, per proposte d’ordine accettate dal PREPONENTE, ma non
eseguite in tutto o in parte per causa non imputabile allo stesso.
Dopo la data di cessazione del rapporto di agenzia potranno maturare a favore dell’AGENTE provvigioni per proposte d’ordine andate a buon fine, soltanto se
raccolte dall’AGENTE presso la clientela o dalla stessa inoltrate entro la predetta data e pervenute al PREPONENTE entro e non oltre 15 giorni dalla data di
cessazione.
L’AGENTE all’atto della cessazione del rapporto, è tenuto a relazionare il PREPONENTE sulle eventuali trattative in corso con la clientela ma non concluse .Ciò ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del vigente Accordo Economico Collettivo dell’ Industria.
Le provvigioni saranno liquidate ogni trimestre mediante invio all’AGENTE di apposito conteggio e corrisposte dal PREPONENTE entro 30 giorni decorrenti dalla
scadenza del periodo provvigionale, previa emissione di regolare fattura da parte dell’AGENTE.

Qualora l’AGENTE non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento del conteggio, esso si intenderà definitivamente approvato.
In mancanza di accordi fra le parti le richieste di anticipazioni sulle provvigioni maturate devono intendersi regolate dall’Accordo Economico Collettivo.

13. Clienti inadempienti

L’AGENTE non potrà sollevare alcuna eccezione nei confronti del PREPONENTE, in merito alle facoltà, che lo stesso PREPONENTE si riserva di adire o meno le
vie legali per il recupero del credito o di operare rinunce o transazioni.
In ogni caso l’AGENTE dovrà prestare ogni collaborazione per il recupero dei crediti presso i clienti senza pretendere ulteriori compensi, essendosene già tenuto
conto nello stabilire la percentuale delle prowigioni.

14. Clausola risolutiva espressa

Salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiedere la risoluzione del rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione
da parte dell’AGENTE di uno degli obblighi sotto indicati comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c., impregiudicata
ogni azione per risarcimento danni:
a) obbligo di non concorrenza di cui al punto 2) ESCLUSIVA ED OBBLIGO DI NON CONCORRENZA;
b) obbligo di mantenere il segreto, di cui al punto 7) MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, PUBBLICITÀ’ SEGRETO D’IMPRESA PRIVACY;
c) obbligo di consegnare le somme riscosse dalla clientela di cui al punto 10) RISCOSSIONI.
La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno.

15. Condizioni risolutive

Al PREPONENTE è data facoltà di recedere con effetto immediato, senza quindi obbligo di preavviso o di corrispondere la relativa indennità sostitutiva, entro 30
giorni decorrenti dal giorno in cui sia venuto a conoscenza di uno dei seguenti fatti:
– procedura esecutiva o procedura concorsuale o procedimento penale a carico dell’AGENTE;
All’AGENTE è fatto obbligo di comunicare ai PREPONENTE l’accadimento dei fatti sopra indicati.
II recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

16.Varie

Sono fatti salvi diritti ed obblighi sia dell’AGENTE che del PREPONENTE derivanti alle parti dal precedente contratto di agenzia.
Il presente contratto sostituisce il precedente, senza interruzione alcuna di rapporto.
La nullità che colpisca una o più clausole del contratto non potrà inficiare la validità complessiva del contratto stesso.

Qualora una delle parti in qualsiasi tempo non faccia valere diritti e facoltà attribuitigli dal presente contratto, ciò non potrà essere invocato come rinuncia a tali
diritti e facoltà, né potrà costituire impedimento a farli valere successivamente.
Le clausole del presente contratto potranno essere modificate soltanto per iscritto.
Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere effettuate agli indirizzi indicati nel presente contratto o a quelli eventualmente variati portati a conoscenza
della controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno.

17. Normativa

Per quanto qui non espressamente previsto le parti rinviano all’ A.E.C. Settore Industria del 20/03/2002 e al codice civile.

18. Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro dove ha sede la PREPONENTE, salva la fattispecie prevista dall’ art. 413 c.p.c.(4).

Luogo e data,

Il PREPONENTE L’AGENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’AGENTE dichiara di approvare specificatamente l’intero testo delle seguenti clausole:

1 – INCARICO, 2 – ESCLUSIVA ED OBBLIGO DI NON CONCORRENZA, 3 – DURATA, 4 ZONA 5 – PRODOTTI, 6 – MINIMI DI VENDITA, 7- COMPITI
DELL’AGENTE, 8 MARCHI E DISTINTIVI PUBBLICITÀ’ SEGRETO D’IMPRESA, 9 – MATERIALE, 10 – SUBAGENTI, 11 – RISCOSSIONI 12 PROVVIGIONI, 13 –
CLIENTI MOROSI, 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, 15 -CONDIZIONI RISOLUTIVE, 16 – VARIE, 17 – NORMATIVA, 18 – FORO COMPETENTE.

L’AGENTE

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ALLEGATO A

al contratto del ……………… (zona)

Spett.le

Beta (Agente)

Via ……………….., n…

………………………….

Zona ……………………..

Il PREPONENTE L’AGENTE

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ALLEGATO B

al contratto del ……………… (zona)

Spett.le

Beta (Agente)

Via ……………….., n…

………………………….

Prodotti ……………………..

Il PREPONENTE L’AGENTE

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ALLEGATO C

al contratto del ……………… (zona)

Spett.le

Beta (Agente)

Via ……………….., n…

………………………….

Provvigione ……………………..

Il PREPONENTE L’AGENTE

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