Il progetto di fusione per incorporazione con concambio è il documento che disciplina l’operazione con cui una o più società vengono assorbite da una società incorporante e i soci delle società incorporate ricevono, in tutto o in parte, azioni o quote della società incorporante secondo un rapporto di concambio prestabilito. Il progetto deve indicare il rapporto di cambio e i criteri di valutazione adottati, i bilanci di riferimento, la data di efficacia patrimoniale e fiscale e le eventuali modalità di conguaglio in denaro. L’effetto immediato è l’estinzione delle società incorporate con trasferimento universale di attività e passività alla società incorporante, salvo le tutele previste per creditori e soci dissenzienti; l’operazione si perfeziona dopo gli adempimenti di pubblicità, l’approvazione assembleare e l’iscrizione nei registri competenti.
Come scrivere progetto di fusione per incorporazione con concambio
Immagina di essere un esperto. Il progetto di fusione per incorporazione con concambio deve contenere una descrizione esaustiva e documentata degli elementi essenziali che consentano agli amministratori, ai sindaci, ai periti indipendenti, ai soci e ai creditori di comprendere in modo chiaro e completo le ragioni, le modalità e gli effetti dell’operazione. Occorre innanzitutto indicare l’identità completa delle società coinvolte, con la forma giuridica, la sede legale, l’oggetto sociale, il capitale sociale e la composizione delle partecipazioni; deve essere chiaramente espresso quale società è incorporante e quali sono le società incorporate. Vanno descritte le modalità tecniche e giuridiche dell’operazione, cioè il meccanismo del concambio, specificando il rapporto di cambio proposto e, soprattutto, la metodologia adottata per determinarlo: devono quindi essere illustrati in modo dettagliato i criteri di valutazione e le metodologie (per esempio metodi patrimoniali, redditività attualizzata, multipli di mercato, eventuali premi di controllo o sconti per la minoranza), con evidenza delle ipotesi economiche, dei parametri utilizzati, delle perizie o delle relazioni tecniche che supportano le valutazioni e i calcoli numerici che portano al rapporto di cambio. Quando il concambio prevede anche conguagli in denaro o l’erogazione di particolari indennizzi, il progetto deve precisare l’ammontare, le modalità di determinazione e di pagamento di tali somme e le eventuali condizioni di pagamento.
Il progetto deve inoltre contenere la descrizione dettagliata degli strumenti finanziari coinvolti: il numero e le categorie di azioni che saranno emesse dalla società incorporante, i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle nuove azioni, l’eventuale attribuzione di azioni di riserva, e la disciplina delle azioni frazionarie (se non è possibile emettere frazioni, va indicata la modalità di liquidazione delle frazioni). È necessario specificare il trattamento delle azioni proprie eventualmente detenute dalle società partecipanti, nonché il destino di obbligazioni convertibili, warrant o altri titoli che comportino diritti di conversione o sottoscrizione, indicando modalità e termini di conversione o di adeguamento del rapporto di cambio. Il progetto deve esplicitare le conseguenze sulla compagine sociale e sugli assetti di governo societario: l’effetto sull’aumento del capitale sociale, l’eventuale utilizzo di riserve per coprire l’aumento, la nuova composizione del capitale, l’eventuale nomina o riconferma di amministratori e sindaci e qualsiasi accordo relativo alla governance che derivi dalla fusione.
Dal punto di vista patrimoniale e contabile è indispensabile riportare i bilanci di riferimento delle società partecipanti (gli ultimi bilanci approvati) e ogni eventuale bilancio riclassificato o stato patrimoniale infrannuale che venga assunto come base per le valutazioni; se sono state utilizzate situazioni patrimoniali aggiornate o poste in comparazione, il progetto deve indicarne la data, i criteri di predisposizione e le eventuali rettifiche adottate per omogeneizzare criteri contabili. Deve essere chiaramente indicata la data dalla quale gli effetti della fusione si producono ai fini contabili e fiscali (la data di efficacia della traslazione di attività e passività) e la data dalla quale le azioni della società incorporante danno diritto agli utili. Devono essere esaminate e descritte le implicazioni fiscali e contabili dell’operazione, con un’illustrazione sintetica delle principali conseguenze per le società partecipanti e per i soci, comprese le valutazioni circa eventuali plusvalenze, perdite fiscali riportabili, riserve tassate e altri profili rilevanti, affinché gli stakeholder possano valutare l’impatto economico complessivo.
Il progetto deve contenere l’indicazione di eventuali “vantaggi particolari” destinati a amministratori, sindaci, dirigenti o a terzi, con la specifica dei benefici e dei criteri di concessione, nonché l’esplicitazione di eventuali patti parasociali o accordi di natura patrimoniale o gestionale collegati alla fusione. Va descritta anche la situazione dei rapporti di lavoro: gli effetti sull’occupazione, le eventuali clausole di salvaguardia per i lavoratori, i piani di riorganizzazione previsti e ogni intesa già raggiunta con le rappresentanze sindacali o, se non esistono, le misure che si intendono adottare. È opportuno, infine, segnalare gli eventuali profili di rischio industriale, finanziario o regolamentare che possano derivare dalla fusione e come si intende mitigarli.
Dal punto di vista documentale il progetto deve essere corredato da tutta la documentazione che la normativa impone: i bilanci e le relazioni di accompagnamento, le perizie e i rapporti di stima che hanno supportato il rapporto di cambio, la relazione degli amministratori che illustri le ragioni economiche e giuridiche della fusione e il metodo di valutazione adottato, e, quando previsto dalla legge o da regolamenti settoriali, la relazione del collegio sindacale o dei revisori e la perizia di esperti indipendenti che attestino la congruità del rapporto di cambio. Per le società quotate o soggette a disciplina settoriale (intermediari finanziari, assicurazioni, banche) occorreranno obblighi aggiuntivi di disclosure e pareri indipendenti previsti dalla normativa di vigilanza e dall’autorità di mercato; in tali casi il progetto deve indicare le informative e le approvazioni richieste dagli organi di controllo di settore e fornire gli elementi necessari per la predisposizione di eventuali prospetti informativi o documenti di offerta.
Devono infine essere specificati gli aspetti procedurali e temporali connessi alla fusione, quali le condizioni sospensive o risolutive eventualmente previste, la descrizione delle formalità per l’emissione e l’assegnazione delle nuove azioni, le modalità di deposito e pubblicazione del progetto presso gli uffici competenti e la sede sociale di ciascuna società, nonché ogni indicazione utile circa i diritti di recesso dei soci e i rimedi dei creditori. È importante che il progetto presenti in modo trasparente e numericamente verificabile gli effetti attesi sull’indebitamento, sulla struttura patrimoniale e sui principali indici economico-finanziari della società risultante dalla fusione, corredando il tutto con tabelle e prospetti riassuntivi che consentano di verificare la coerenza delle valutazioni e la correttezza del rapporto di concambio. Solo una documentazione completa, esaustiva e ben motivata permette agli organi sociali e agli stakeholder di valutare consapevolmente la proposta di fusione per incorporazione con concambio.
Esempio progetto di fusione per incorporazione con concambio
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON CONCAMBIO
Il giorno [●] del mese di [●] dell’anno [●], avanti a me Notaio [●], con studio in [●], si è proceduto alla redazione del presente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501-bis e seguenti del Codice Civile, concernente la fusione per incorporazione della società
1) Società partecipanti
a) [DENOMINAZIONE SOCIETÀ INCORPORANTE], società per azioni / a responsabilità limitata (barrare la forma giuridica applicabile), con sede legale in [●], capitale sociale Euro [●] interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. REA [●], codice fiscale / partita IVA [●] (di seguito “Incorporante”);
b) [DENOMINAZIONE SOCIETÀ INCORPORATA], società per azioni / a responsabilità limitata (barrare la forma giuridica applicabile), con sede legale in [●], capitale sociale Euro [●] interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. REA [●], codice fiscale / partita IVA [●] (di seguito “Incorporata”).
2) Premesse e finalità
Le premesse formano parte integrante del presente progetto. Il presente progetto è stato predisposto al fine di realizzare l’integrazione delle attività, il perseguimento di economie di scala, il razionalizzare l’organizzazione societaria, nonché il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria attraverso la fusione per incorporazione dell’Incorporata nell’Incorporante.
3) Situazione patrimoniale presa a riferimento
Per la determinazione del rapporto di concambio e per la redazione del presente progetto si è fatto riferimento ai bilanci di esercizio delle società redatti alla data del [●] e approvati rispettivamente dall’Assemblea dell’Incorporante in data [●] e dall’Assemblea dell’Incorporata in data [●], nonché, ove redatti, ai bilanci infrannuali al [●]. I riferimenti patrimoniali rilevanti sono i seguenti:
a) Patrimonio netto risultante dal bilancio dell’Incorporante alla data del [●]: Euro [●];
b) Patrimonio netto risultante dal bilancio dell’Incorporata alla data del [●]: Euro [●].
4) Rapporto di concambio e modalità di assegnazione delle partecipazioni
A seguito di valutazione congiunta e tenuto conto dei criteri e delle modalità di valutazione esplicitate nelle relazioni degli esperti indipendenti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., il rapporto di concambio è fissato come segue:
a) per ogni n. [●] azioni/quote della Incorporata, verranno assegnate n. [●] azioni/quote della Incorporante (rapporto di concambio = [●]);
b) alternativamente, il concambio potrà essere espresso mediante formula: X azioni della Incorporante ogni Y azioni della Incorporata, ovvero in base al valore nominale e/o al valore patrimoniale per azione/quota come risultante dai bilanci di cui alla clausola 3).
Le nuove azioni/quote necessarie per l’esecuzione del concambio saranno: (i) assegnate mediante l’utilizzo di azioni/quote proprie in portafoglio dell’Incorporante fino a concorrenza delle stesse; e/o (ii) emesse con contestuale aumento del capitale sociale dell’Incorporante per l’importo nominale di Euro [●], mediante emissione di n. [●] nuove azioni/quote del valore nominale unitario di Euro [●], aventi godimento regolare e con gli stessi diritti delle azioni/quote esistenti.
5) Trattamento delle frazioni di concambio
Le eventuali frazioni di azioni/quote risultanti dal meccanismo di concambio saranno trattate come segue: [indicare, a scelta: arrotondamento per difetto/arrotondamento per eccesso, conversione in contante con indennizzo calcolato secondo il valore medio di mercato, assegnazione tramite raggruppamento, ecc.]. L’indennizzo per le frazioni sarà determinato sulla base del valore unitario di concambio pari a Euro [●], salvo diversa determinazione dell’assemblea competente.
6) Azioni proprie e titoli diversi
Le azioni proprie eventualmente detenute dall’Incorporante o dall’Incorporata alla data di efficacia della fusione saranno trattate conformemente alla normativa vigente e alle previsioni statutarie. Le azioni proprie dell’Incorporante non saranno oggetto di concambio; le azioni proprie dell’Incorporata saranno annullate senza indennizzo, salvo diversa disposizione dell’assemblea.
7) Eventuali categorie di azioni, diritti speciali e strumenti finanziari
Sono dichiarati e regolati i seguenti diritti speciali e categorie di azioni: [indicare se esistono azioni di risparmio, privilegiate, a voto limitato, ecc., con la corrispondente modalità di trattamento]. Le obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari convertibili in azioni della Incorporata saranno trattati come segue: [descrivere conversione, diritto di sottoscrizione, indennizzo, ecc.]. Qualsiasi beneficio o indennità spettante a amministratori, sindaci o dirigenti in occasione della fusione è specificamente indicato: [inserire eventuali benefici o dichiarare che non ve ne sono].
8) Valutazioni e relazioni degli esperti
La determinazione del rapporto di concambio si fonda sulle relazioni redatte dagli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., depositate alle sedi sociali e rese disponibili agli azionisti. Le relazioni degli esperti descrivono il metodo di valutazione adottato, i criteri usati e le risultanze delle valutazioni effettuate.
9) Data di efficacia contabile e fiscale
Gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza dal [data] (data da uniformare ai sensi della normativa fiscale vigente). Salvo diversa disposizione normativa o di legge applicabile, la data di efficacia ai fini civilistici sarà la data dell’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione.
10) Decorrenza verso i terzi e annotazione
La fusione sarà efficace nei confronti dei terzi e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2504-bis c.c. dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto costitutivo della fusione. Fino a tale data le società manterranno la propria soggettività giuridica e autonoma rappresentanza.
11) Data dalla quale gli atti e i rapporti giuridici sono imputati alle parti
A far tempo dalla data di efficacia contabile indicata alla clausola 9), tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nonché i procedimenti in corso e i rapporti di lavoro, saranno trasferiti all’Incorporante secondo le norme di legge. Per quanto concerne i rapporti tributari e contabili, i valori verranno imputati alla Incorporante a decorrere dalla medesima data.
12) Eventuali patti parasociali e accordi
Sono posti in evidenza i seguenti patti parasociali, contratti di sindacato o accordi tra soci della Incorporata e/o Incorporante che possano influire sull’esecuzione della fusione: [elencare o dichiarare assenza]. Qualora esistano diritti di opzione, prelazione o altri diritti spettanti a terzi, essi saranno esercitati nei termini e modi previsti dalla legge o dagli statuti.
13) Diritti degli obbligazionisti e recesso
Per quanto concerne il diritto di recesso degli azionisti e degli obbligazionisti, si osserva quanto previsto dagli articoli 2437 e seguenti e 2437-quinquies c.c. I soggetti eventualmente legittimati al recesso potranno esercitarlo nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge. L’eventuale corrispettivo per il recesso sarà determinato in conformità alle disposizioni di legge.
14) Variazioni statutarie e capitale sociale
A seguito della fusione lo statuto sociale della Incorporante subirà le seguenti modifiche:
a) il capitale sociale passerà da Euro [●] a Euro [●], interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. [●] azioni/quote del valore nominale di Euro [●] ciascuna;
b) l’art. [●] dello statuto relativo alla denominazione sarà modificato come segue: “[nuovo testo statutario]”;
c) le altre modifiche statutarie connesse all’esecuzione della fusione saranno adottate nella forma necessaria in sede assembleare, come risultante dall’atto costitutivo della fusione.
15) Procedura di assegnazione e termini per la consegna dei titoli
Le azioni/quote della Incorporante assegnate in concambio saranno consegnate ai legittimi aventi diritto entro [●] giorni dall’iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese. Fino alla consegna formale le azioni avranno godimento regolare purché registrate a nome dei legittimi beneficiari.
16) Personale e rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro dei dipendenti della Incorporata saranno trasferiti alla Incorporante alla data di efficacia della fusione, con conservazione di tutti i diritti e anzianità maturati, ai sensi degli articoli 2112 e seguenti del Codice Civile e delle normative applicabili in materia di tutela occupazionale.
17) Passaggio di beni, diritti e obbligazioni
Con l’efficacia della fusione tutti i beni, diritti e obbligazioni dell’Incorporata si trasferiranno automaticamente alla Incorporante, con tutti gli effetti di legge. Eventuali garanzie reali iscritte a favore dei creditori della Incorporata graveranno sulla Incorporante e dovranno essere annotate secondo le modalità di legge.
18) Operazioni straordinarie e condizioni sospensive
La fusione è subordinata alle seguenti condizioni sospensive: (i) approvazione del progetto di fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle società partecipanti; (ii) eventuali autorizzazioni amministrative/antitrust; (iii) rilascio delle relazioni degli esperti e deposito delle stesse; (iv) perfezionamento delle necessarie comunicazioni e iscrizioni al Registro delle Imprese; (v) [altre condizioni specifiche, se applicabili].
19) Adempimenti pubblicitari e depositi
Il presente progetto sarà depositato presso le sedi delle società ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. e pubblicato secondo la normativa vigente. Le relazioni previste dalla legge saranno depositate nel termine stabilito, e saranno messe a disposizione degli interessati.
20) Imposte e regime fiscale
Le implicazioni fiscali della fusione saranno valutate conformemente alla normativa fiscale vigente. La fusione sarà dichiarata ai fini fiscali e gli effetti fiscali decorreranno dalla data indicata alla clausola 9). Eventuali agevolazioni o regimi speciali saranno richiesti ove applicabili.
21) Nomina dei sindaci e degli amministratori successivi alla fusione
Fatte salve diverse disposizioni assembleari, gli organi amministrativi e di controllo della Incorporante resteranno in carica secondo i termini statutari; eventuali nomine a seguito della fusione saranno eseguite conformemente alle previsioni statutarie e legislative. Se previsto, l’assemblea che approva la fusione delibererà altresì le eventuali nomine o conferme degli organi sociali.
22) Documentazione allegata
Sono allegati al presente progetto, a costituzione del relativo fascicolo informativo:
a) i bilanci di esercizio delle società alla data di cui alla clausola 3);
b) le relazioni degli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.;
c) la relazione degli amministratori di entrambe le società sul progetto di fusione;
d) ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della fusione.
23) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente progetto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di fusione (artt. 2501 e ss.) e alle altre norme applicabili. Ogni controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione del presente progetto sarà devoluta alla giurisdizione italiana, competente in via esclusiva per territorio.
Letto, approvato e sottoscritto.
[Luogo], [Data]
Per l’Incorporante:
[Firma del rappresentante legale]
Per l’Incorporata:
[Firma del rappresentante legale]