Fac simile progetto di scissione parziale proporzionale​

Il progetto di scissione parziale proporzionale è il documento e l’operazione mediante cui una società trasferisce una parte del proprio patrimonio (attività e passività) a una o più società beneficiarie, attribuendo ai soci della società scissa azioni o quote delle beneficiarie in proporzione alle loro partecipazioni preesistenti. È «parziale» perché non interessa l’intero patrimonio della società scissa, e «proporzionale» perché la distribuzione delle partecipazioni avviene secondo criteri di proporzionalità tra i soci; il progetto descrive gli elementi trasferiti, il rapporto di assegnazione e gli effetti per soci e creditori, ed è sottoposto alle approvazioni e alle formalità previste dalla normativa societaria, con misure di tutela per i creditori e, quando previste, diritto di recesso per i soci.

Come scrivere progetto di scissione parziale proporzionale​

Il progetto di scissione parziale proporzionale deve contenere un quadro completo e documentato dell’operazione, così da consentire a soci, creditori, organi di controllo e terzi interessati di valutare con precisione effetti patrimoniali, economici e giuridici. Innanzitutto occorre l’indicazione chiara delle società coinvolte con le loro generalità (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese e capitale sociale), la descrizione dell’operazione come “scissione parziale proporzionale” e l’esplicitazione della parte del patrimonio della società scindenda che si intende trasferire e dei beneficiari (società già esistenti o da costituire), con specificazione delle percentuali di assegnazione previste. Deve essere dettagliata la ripartizione degli elementi dell’attivo e del passivo che saranno trasferiti a ciascuna società beneficiaria: tale ripartizione va motivata e, per quanto possibile, valorizzata, indicando i criteri e le basi di valutazione utilizzate per i singoli cespiti, le eventuali poste soggette a stima (avviamento, marchi, partecipazioni, immobilizzazioni immateriali) e le modalità di determinazione del valore attribuito. Il progetto deve poi indicare lo stato patrimoniale e il conto economico di riferimento sui quali si è basata la valutazione (il bilancio di riferimento della scindenda e, se previsti dalla normativa o richiesti dal caso, bilanci riclassificati o situazioni infrannuali), nonché qualsiasi progetto di bilancio post-scissione delle società beneficiarie che mostri il capitale sociale risultante e la composizione patrimoniale dopo l’operazione.

Sotto il profilo delle partecipazioni e del capitale, il progetto deve descrivere la misura e le modalità con cui verranno assegnate le azioni o le quote delle società beneficiarie ai soci della scindenda, con l’indicazione del rapporto di cambio o dei criteri con cui esso è determinato e la spiegazione tecnica e sostanziale della metodologia impiegata per il calcolo. Se l’operazione comporta aumenti di capitale, emissione di azioni di nuova emissione, attribuzione di azioni di godimento, conversioni, o concambio in natura, tali meccanismi vanno illustrati in dettaglio, compresa la disciplina delle azioni proprie eventualmente possedute dalla scindenda e il loro trattamento. Devono inoltre essere specificate le eventuali clausole di conguaglio in denaro (cash adjustment) e le condizioni o pattuizioni particolari per soci minoritari o azioni con particolari diritti. Il progetto deve disciplinare altresì gli effetti sui titoli obbligazionari, su strumenti finanziari convertibili o su patti parasociali che incidano sui diritti dei soci, indicando come saranno trattati tali strumenti dopo la scissione.

Occorre fornire una relazione motivata degli amministratori della società scindenda che esponga le ragioni economiche e societarie dell’operazione, gli interessi perseguiti e l’impatto atteso sulla continuità aziendale e sulla situazione dei creditori, oltre alla descrizione delle procedure seguite per la determinazione dei criteri di assegnazione e di valutazione. Quando la legge o la situazione lo richiedono, deve essere allegata la relazione di una o più relazioni di esperti indipendenti che attestino la congruità del progetto, soprattutto relativamente ai valori attribuiti alle poste patrimoniali trasferite e al rapporto di cambio; analogamente vanno allegati i pareri o le relazioni dell’organo di controllo o del collegio sindacale ove previsto. Il progetto deve contenere la specificazione del momento dal quale si producono gli effetti contabili, civili e fiscali della scissione (data di efficacia), con indicazione dell’esercizio o dei bilanci ai fini fiscali e dei conseguenti effetti tributari e delle eventuali opzioni fiscali esercitate.

Dal punto di vista delle garanzie e dei terzi, il progetto deve indicare il trattamento dei rapporti contrattuali in corso, delle garanzie prestate e ricevute, dei crediti e dei debiti e come sarà garantita la continuità dei rapporti di lavoro, compresa l’indicazione delle eventuali procedure di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali o delle tutele previste per i lavoratori trasferiti. Vanno inoltre precisate le misure di tutela dei creditori, la tempistica e le modalità di deposito e pubblicità del progetto presso la sede sociale e presso il registro delle imprese, nonché i termini entro i quali i creditori possono opporsi o richiedere garanzie; il progetto deve quindi contenere tutte le informazioni necessarie per l’esercizio di tali diritti, compresa la data di convocazione delle assemblee chiamate ad approvarlo e i quorum richiesti. Infine, il documento dovrebbe specificare eventuali condizioni sospensive o risolutive dell’operazione, le modifiche statutarie previste per le società beneficiarie, gli effetti sul personale e sui rapporti contrattuali, nonché ogni ulteriore elemento necessario per l’iscrizione della scissione nei pubblici registri e per l’esecuzione dell’atto notarile che rende l’operazione efficace.

Esempio progetto di scissione parziale proporzionale​

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

Premesso che
– [Denominazione società scindente], con sede in [Indirizzo], codice fiscale e partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●] (di seguito la “Società Scindente”), intende effettuare una scissione parziale proporzionale ai sensi delle norme vigenti;
– [Denominazione società beneficiaria 1], con sede in [Indirizzo], codice fiscale e partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●] (di seguito la “Beneficiaria 1”);
– [Denominazione società beneficiaria 2], con sede in [Indirizzo], codice fiscale e partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●] (di seguito la “Beneficiaria 2”);
– (eventuali ulteriori beneficiarie: [Denominazione società beneficiaria n], con sede in [●], CF/PI [●], Registro Imprese [●] al n. [●] — di seguito, congiuntamente alle Beneficiarie, le “Società Beneficiarie”);

si conviene e si redige il seguente progetto di scissione.

Articolo 1 — Oggetto della scissione
1.1 La Società Scindente trasferisce, in favore delle Società Beneficiarie, in via di scissione parziale proporzionale, una parte del proprio patrimonio aziendale così come individuata nel presente progetto (di seguito il “Patrimonio Scisso”), alle condizioni e con le modalità qui di seguito stabilite.
1.2 Il Patrimonio Scisso è trasferito nella misura e secondo le proporzioni indicate all’Articolo 3, con contestuale attribuzione alle Società Scindenti delle azioni o quote delle Società Beneficiarie, nonché con la eventuale assegnazione ad azionisti o soci della Società Scindente di azioni/quote delle Beneficiarie, secondo quanto previsto nel presente progetto.

Articolo 2 — Individuazione e composizione del patrimonio trasferito
2.1 Il Patrimonio Scisso comprende i seguenti elementi patrimoniali, attività e passività, relativi all’unità organizzativa e/o ramo d’azienda individuato con la seguente descrizione: [Descrizione dettagliata del ramo d’azienda, attività, contratti, beni mobili, immobili, avviamento, crediti, partecipazioni, debiti e ogni altro elemento patrimoniale].
2.2 L’elenco analitico e la valutazione dei singoli elementi patrimoniali trasferiti sono contenuti nella relazione di stima allegata al presente progetto quale Allegato A, redatta da [Nome perito o società di revisione] in data [●].
2.3 Sono compresi nella scissione anche i contratti attivi e passivi, le autorizzazioni, le licenze, i marchi, i brevetti, le garanzie reali e personali connesse al Patrimonio Scisso, fatta salva la necessità di eventuali trasferimenti soggetti al consenso di terzi, nei termini e con le modalità specificati nell’Allegato B (elenco dei contratti e indicazione delle modalità di trasferimento).

Articolo 3 — Modalità e proporzioni della scissione
3.1 La scissione è effettuata in via parziale e proporzionale. La Società Scindente trasferisce a ciascuna Beneficiaria una quota parte del Patrimonio Scisso nella seguente proporzione:
– a Beneficiaria 1: [X]% del Patrimonio Scisso;
– a Beneficiaria 2: [Y]% del Patrimonio Scisso;
– (eventuali altre Beneficiarie: a Beneficiaria n: [Z]%).
3.2 La ripartizione delle singole poste e degli elementi patrimoniali tra le Beneficiarie è definita nell’Allegato C (piano di ripartizione analitico), che costituisce parte integrante del presente progetto.
3.3 Le operazioni di assegnazione saranno eseguite attribuendo a ciascuna Beneficiaria gli elementi patrimoniali e le passività di cui alla ripartizione di cui al precedente comma 3.2, in modo da rispettare le proporzioni sopra indicate.

Articolo 4 — Modalità di attribuzione di capitale e strumenti finanziari
4.1 In corrispettivo del trasferimento del Patrimonio Scisso, ciascuna Beneficiaria procederà, se necessario, ad aumentare il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni/quote da assegnare alla Società Scindente e/o agli azionisti/soci della Società Scindente, nelle seguenti proporzioni:
– Beneficiaria 1: emissione di n. [●] azioni/quote per un controvalore complessivo di Euro [●], da assegnarsi per [●]% alla Società Scindente e per [●]% agli azionisti della Società Scindente nella proporzione delle rispettive partecipazioni;
– Beneficiaria 2: emissione di n. [●] azioni/quote per un controvalore complessivo di Euro [●], da assegnarsi per [●]% alla Società Scindente e per [●]% agli azionisti della Società Scindente nella proporzione delle rispettive partecipazioni;
– (eventuali condizioni analoghe per ulteriori Beneficiarie).
4.2 Le azioni/quote saranno attribuite secondo il rapporto di cambio determinato come segue: [metodo di calcolo del rapporto di cambio e criteri valutativi], conformemente alla perizia di stima dell’Allegato A.
4.3 Le eventuali modifiche statutarie necessarie per l’operazione (in particolare inerenti l’aumento di capitale, la modifica della clausola sociale o l’introduzione di nuove categorie di azioni) saranno approvate dai competenti organi sociali delle Beneficiarie e recepite nei rispettivi statuti, con le modalità e termini indicati nell’Allegato D (bozze di statuti e delibere).

Articolo 5 — Data di efficacia contabile, fiscale e giuridica
5.1 Gli effetti della scissione, ai fini contabili e fiscali, decorrono a far data dal [data di efficacia], salvo diversa indicazione e/o attribuzione di efficacia retroattiva conforme alla normativa vigente e alle determinazioni degli organi competenti.
5.2 Gli effetti giuridici della scissione si realizzeranno, salvo diverse condizioni sospensive di cui all’Articolo 6, a far data dall’iscrizione della relativa delibera di scissione e degli adeguamenti statutari nel Registro delle Imprese, ovvero dalla data diversa indicata nella delibera di scissione, purché compatibile con le disposizioni di legge.

Articolo 6 — Condizioni sospensive e congiunzione di efficacia
6.1 L’efficacia della scissione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:
a) approvazione del presente progetto di scissione da parte delle assemblee della Società Scindente e delle Società Beneficiarie, nei termini e secondo le maggioranze previste dallo statuto e dalla normativa applicabile;
b) ottenimento delle autorizzazioni e dei consensi di terzi necessari ai fini del trasferimento di contratti, licenze, concessioni e autorizzazioni elencati nell’Allegato B;
c) deposito presso il Registro delle Imprese della documentazione richiesta dalla normativa vigente entro i termini di legge;
d) (eventuali ulteriori condizioni sospensive: approvazione da parte di autorità regolatorie, non insorgenza di procedure concorsuali, ecc.).
6.2 Qualora una o più delle suddette condizioni non si verifichino entro il termine di [●] mesi dalla data della delibera assembleare che approva la scissione, il presente progetto si intenderà risolto, salvo diversa determinazione concordata fra le parti e comunicata tempestivamente.

Articolo 7 — Tutela dei creditori
7.1 La Società Scindente dichiara che saranno adottate tutte le misure previste dalla legge per la tutela dei creditori, ivi comprese le comunicazioni e le pubblicazioni obbligatorie e la possibilità di opposizione, secondo i termini e le modalità di legge.
7.2 Per i debiti riferibili al Patrimonio Scisso rimarrà vincolata la Società Beneficiaria cui è attribuito il relativo debito, in conformità con le disposizioni applicabili. Per quanto non espressamente attribuito alle Beneficiarie si applicano le regole di responsabilità previste dalla normativa vigente.
7.3 Eventuali garanzie reali e personali relative alle poste trasferite saranno oggetto di specifico regolamento e trascrizione nella misura necessaria e secondo le modalità indicate nell’Allegato E.

Articolo 8 — Rapporti con i dipendenti
8.1 Con il trasferimento del Patrimonio Scisso si trasferiranno, ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicabili, i rapporti di lavoro connessi alle unità operative interessate, con tutti i diritti, obblighi e anzianità maturati.
8.2 Le modalità operative del trasferimento dei rapporti di lavoro, nonché l’indicazione analitica dei dipendenti coinvolti e delle relative posizioni retributive e previdenziali, sono contenute nell’Allegato F.
8.3 Le Società coinvolte monitoreranno il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi relativi al periodo di trasferimento.

Articolo 9 — Effetti patrimoniali e organismi societari
9.1 A far data dall’efficacia della scissione, la Società Scindente e le Società Beneficiarie registreranno nelle proprie scritture contabili i conseguenti movimenti patrimoniali conformemente ai principi contabili applicabili.
9.2 Eventuali quote o azioni della Società Scindente attribuite a titolo di corrispettivo alle Società Beneficiarie e/o ai soci saranno soggette a vincoli o patti parasociali se previsti e indicati nell’Allegato G.
9.3 Le modifiche alle compagini sociali delle Società Beneficiarie conseguenti alla scissione sono descritte nell’Allegato H (schema della nuova compagine sociale post-scissione).

Articolo 10 — Relazioni e documentazione
10.1 La relazione degli amministratori della Società Scindente e delle Società Beneficiarie, contenente la descrizione e la giustificazione economica della scissione, la relazione della società di revisione o del perito, nonché i bilanci e ogni altra documentazione obbligatoria, sono allegate al presente progetto come Allegato I, Allegato A (perizia), Allegato J (bilanci) e costituiscono parte integrante del progetto.
10.2 Tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale di ciascuna società e resa disponibile ai soci e ai creditori nei termini di legge.

Articolo 11 — Dichiarazioni e garanzie
11.1 La Società Scindente dichiara che, alla data del presente progetto, non sussistono procedimenti giudiziari o amministrativi in grado di compromettere in modo rilevante l’esecuzione della scissione, salvo quanto indicato nell’Allegato K.
11.2 Le Società Beneficiarie dichiarano di essere in grado di ricevere il Patrimonio Scisso e di assolvere alle eventuali obbligazioni correlate, così come risultante dalle verifiche svolte.

Articolo 12 — Spese e oneri
12.1 Le spese, imposte, tasse, oneri amministrativi e notarili connessi alla presente scissione saranno a carico delle società nella misura e secondo le percentuali indicate nell’Allegato L, salvo diverso accordo fra le parti.
12.2 Le società si impegnano a cooperare reciprocamente per l’adempimento degli obblighi formali e sostanziali necessari all’esecuzione dell’operazione.

Articolo 13 — Comunicazioni e pubblicazioni
13.1 Le comunicazioni relative all’iter della scissione saranno inviate ai soci, ai creditori e alle autorità competenti nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
13.2 Le iscrizioni e le pubblicazioni nei registri e nelle gazzette ufficiali saranno adempite dalle società interessate nei termini di legge.

Articolo 14 — Legge applicabile e foro competente
14.1 Il presente progetto è disciplinato dalla legge italiana.
14.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente progetto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di [●], salvo diversa pattuizione obbligatoria inderogabile prevista dalla legge.

Allegati
– Allegato A: Perizia di stima del Patrimonio Scisso;
– Allegato B: Elenco contratti e autorizzazioni e modalità di trasferimento;
– Allegato C: Piano analitico di ripartizione del Patrimonio Scisso;
– Allegato D: Bozze di statuti e delibere delle Beneficiarie;
– Allegato E: Regolamento garanzie reali e trascrizioni;
– Allegato F: Elenco e trattamento dei dipendenti trasferiti;
– Allegato G: Eventuali patti parasociali o vincoli;
– Allegato H: Schema della compagine sociale post-scissione;
– Allegato I: Relazioni degli amministratori;
– Allegato J: Bilanci delle società coinvolte;
– Allegato K: Elenco procedimenti giudiziari o amministrativi;
– Allegato L: Ripartizione delle spese e oneri.

Firme per accettazione e approvazione
Per la Società Scindente
[Luogo], [Data]
[Nome dell’Amministratore/Legale rappresentante]
[Firma]

Per la Beneficiaria 1
[Luogo], [Data]
[Nome dell’Amministratore/Legale rappresentante]
[Firma]

Per la Beneficiaria 2
[Luogo], [Data]
[Nome dell’Amministratore/Legale rappresentante]
[Firma]

(Eventuali ulteriori firme delle Beneficiarie)

Il presente progetto è redatto in conformità alle informazioni disponibili alla data della sua redazione e sarà sottoposto all’approvazione degli organi sociali competenti e alle formalità di legge richieste per la sua efficacia.

Scroll To Top