Risulta essere pratica diffusa che il professionista, utilizzando ad esempio programmi di testo o fogli elettronici, prepari l’avviso di parcella o documento simile elaborando in pratica già la fattura definitiva che in un primo momento chiama AVVISO DI NOTULA, AVVISO DI PARCELLA, PROGETTO di NOTULA o in altro modo e poi, a compenso incassato, ristampa cambiando la data e la denominazione.
L’avviso di notula o parcella provvisoria non è un documento previsto dalla normativa IVA, anche se spesso utilizzato nella pratica in quanto l’articolo 6 della Legge Iva dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa all’atto del pagamento, articolo 6 DPR n.633/1972, in modo analogo alla fattura proforma.
La sua emissione può essere fiscalmente pericolosa in quanto l’avviso di notula, emesso anticipatamente all’effettiva riscossione dell’onorario e contenente tutti gli elementi della fattura, può costituire una vera e propria fattura, quindi con l’obbligo della sua annotazione nel registro fatture emesse e conseguentemente esigibilità da parte dell’erario dell’imposta. In tal senso si è anche pronunciata la Commissione Tributaria Centrale con la decisione n.3592 del 12 maggio 1990.
La normativa Iva afferma infatti che costituisce fattura qualsiasi documento emesso – prescindendo dal nome utilizzato per identificare lo stesso (parcella o simili) – riportante il contenuto minimo legale, al professionista emittente potrebbe essere contestata la mancata registrazione del documento emesso e il mancato versamento della relativa imposta. Il verificatore dell’Amministrazione finanziaria potrebbe infatti riqualificare l’avviso di notula come vera e propria fattura.
Per questi motivi occorre predisporre l’avviso di notula o parcella provvisoria con alcune modalità che non possano dar luogo a contestazioni di natura fiscale.
Allo scopo dunque di evitare possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria si ritiene opportuno che l’avviso di notula o l’avviso di parcella abbia elementi distintivi rispetto alla fattura, non riportando tutti i dati richiesti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 e contestualmente evidenzi la caratteristica di documento non fiscale con la dicitura “Il presente documento non costituisce fattura che sarà emessa all’atto del pagamento ai sensi dell’art. 6 DPR n.633/1972”.
Sarà dunque bene accertarsi che il documento emesso come avviso di notula non contenga tutti gli elementi tipici della fattura, quali il numero e ,soprattutto, l’imposta Iva non sia evidenziata.
L’esposizione dell’imposta IVA nel documento avviso di notula potrebbe infatti trarre in inganno il cliente che potrebbe a pieno titolo esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli.