Il progetto di scissione con scorporo è il documento con cui una società stabilisce di trasferire tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società beneficiarie, ricevendo in cambio partecipazioni in queste ultime. Tali partecipazioni vengono assegnate direttamente alla società scissa, e non ai suoi soci, che continuano quindi a detenere le partecipazioni nella società originaria. La società scissa, salvo il caso di trasferimento dell’intero patrimonio, prosegue la propria attività.
Come scrivere progetto di scissione con scorporo
Il progetto di scissione mediante scorporo è il documento centrale dell’operazione e deve consentire ai soci, ai creditori e al notaio di comprendere con precisione che cosa viene trasferito, a favore di quali società, con quali modalità e con quali effetti giuridici, patrimoniali e organizzativi. La disciplina di riferimento è contenuta principalmente negli articoli 2506.1, 2506-bis e 2501-ter del Codice civile, oltre che nelle disposizioni applicabili alla costituzione delle società beneficiarie.
La caratteristica fondamentale dello scorporo deve risultare chiaramente dal progetto: la società scissa trasferisce l’intero patrimonio o una parte di esso a una o più società beneficiarie di nuova costituzione e riceve essa stessa, non i propri soci, le azioni o quote delle società beneficiarie. Questo elemento distingue lo scorporo dalla scissione ordinaria, nella quale le partecipazioni delle beneficiarie sono normalmente assegnate ai soci della società scissa. Il progetto deve quindi indicare espressamente che le partecipazioni delle nuove società saranno attribuite alla società scissa e deve precisare la percentuale, il numero, il valore nominale, ove previsto, e le caratteristiche delle azioni o quote che essa riceverà.
In primo luogo devono essere indicati la forma giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede e i dati identificativi della società scissa e delle società beneficiarie di nuova costituzione. Poiché nello scorporo le beneficiarie devono essere nuove società, il progetto deve contenere anche gli elementi essenziali dei rispettivi atti costitutivi e statuti. Devono essere descritte, tra l’altro, la forma societaria prescelta, l’oggetto sociale, il capitale sociale, il numero e le caratteristiche delle azioni oppure il valore e la composizione delle quote, le regole di amministrazione e rappresentanza, le modalità di nomina degli organi sociali e le eventuali categorie speciali di partecipazioni.
Il progetto deve descrivere in modo preciso il patrimonio oggetto di assegnazione. Non è sufficiente affermare che viene trasferito un generico ramo d’azienda o una determinata attività economica. Devono essere individuati i beni, i rapporti giuridici e le passività trasferiti, attraverso riferimenti contabili, catastali, contrattuali, societari o di altro tipo che permettano di identificarli senza incertezze. In relazione agli immobili occorre indicare i dati catastali e i titoli di provenienza; per i rapporti contrattuali devono essere individuati i contratti interessati e la posizione della società scissa; per i crediti devono essere individuati almeno secondo criteri idonei a renderli determinabili; per i debiti devono essere precisati l’origine, l’importo risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento e l’eventuale disciplina della loro assunzione da parte della beneficiaria.
La descrizione deve comprendere anche le attività immateriali, come marchi, brevetti, licenze, autorizzazioni, software, know-how, avviamento e diritti di proprietà intellettuale, nonché i rapporti di lavoro, i contenziosi, le garanzie prestate o ricevute, i rapporti bancari, gli impegni fuori bilancio e gli eventuali rischi connessi al complesso aziendale trasferito. Quando viene trasferito un ramo d’azienda, il progetto dovrebbe individuare i criteri con cui sono ricompresi i dipendenti, le autorizzazioni, i contratti, i beni strumentali e i rapporti funzionalmente collegati al ramo, così da evitare che l’oggetto dello scorporo resti indeterminato.
Se il patrimonio viene suddiviso tra più società beneficiarie, il progetto deve indicare esattamente quali elementi patrimoniali sono assegnati a ciascuna beneficiaria. Deve inoltre chiarire quali beni e rapporti restano nella società scissa. Questa delimitazione è essenziale perché, in mancanza di una chiara attribuzione, operano le regole legali sulla sorte degli elementi non espressamente assegnati. Per le attività non individuate in modo specifico possono sorgere problemi sulla loro appartenenza alla società scissa o alle beneficiarie; per le passività non chiaramente attribuite possono operare regole di responsabilità solidale tra le società partecipanti, nei limiti previsti dalla legge. Il progetto dovrebbe pertanto contenere anche criteri residuali per determinare la società cui spettano gli elementi non espressamente menzionati e per distribuire le passività la cui attribuzione non sia immediatamente desumibile.
Devono essere indicati i criteri di determinazione del valore del patrimonio trasferito e del capitale o del patrimonio netto delle beneficiarie. Nel caso di beneficiarie di nuova costituzione, il progetto deve spiegare come il valore dei beni e dei rapporti assegnati si traduca nel capitale sociale e nell’eventuale sovrapprezzo. Occorre distinguere il valore economico complessivo del compendio trasferito dal valore nominale del capitale emesso, poiché il patrimonio assegnato può essere superiore al capitale della beneficiaria e la differenza può essere imputata a riserva o a sovrapprezzo. Se l’operazione è realizzata sulla base di valori contabili, di valori correnti o di una valutazione economica, il criterio seguito deve essere coerente con la documentazione dell’operazione e adeguatamente illustrato.
Nel normale schema di scissione il progetto deve occuparsi del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle partecipazioni ai soci della scissa. Nello scorporo, invece, non vi è un rapporto di cambio in senso tecnico tra partecipazioni della società scissa e partecipazioni delle beneficiarie da assegnare ai soci, perché le nuove azioni o quote sono attribuite direttamente alla società scissa. Il progetto deve comunque spiegare questa peculiarità e indicare il criterio con cui è determinato il numero e il valore delle partecipazioni spettanti alla società scissa. Deve inoltre precisare che non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci, salvo che l’operazione concreta presenti elementi ulteriori compatibili con la disciplina applicabile.
Il progetto deve indicare la data a decorrere dalla quale le azioni o quote delle beneficiarie partecipano agli utili. Anche nello scorporo tale indicazione è utile, sebbene le partecipazioni siano attribuite alla società scissa e non ai suoi soci. Deve inoltre essere indicata la data dalla quale le operazioni della società scissa relative al patrimonio trasferito sono imputate al bilancio delle beneficiarie. Questa data produce effetti contabili e deve essere distinta dalla data di efficacia giuridica della scissione, che normalmente coincide con l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle imprese, salvo la diversa decorrenza ammessa dalla legge per determinati effetti.
Se l’operazione prevede una decorrenza contabile o fiscale anteriore alla data di efficacia giuridica, il progetto deve indicarla con chiarezza, verificando che tale decorrenza sia compatibile con le norme civilistiche, fiscali e contabili applicabili. È opportuno specificare anche come saranno gestiti i risultati economici maturati tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data di efficacia della scissione, nonché i rapporti sorti in tale periodo e riferibili al patrimonio trasferito.
Devono essere indicate le modalità di assegnazione delle partecipazioni della nuova beneficiaria alla società scissa, compreso il momento in cui l’assegnazione avverrà, l’eventuale liberazione del capitale mediante conferimento dei beni e dei rapporti trasferiti e l’eventuale necessità di apporti ulteriori. Poiché la beneficiaria nasce con la scissione, il progetto deve coordinare l’assegnazione patrimoniale con le regole sulla costituzione della società e sulla sottoscrizione del capitale. Nel caso di società azionaria possono assumere rilievo le norme sui conferimenti in natura e sulla relazione di stima, quando applicabili; nel caso di società a responsabilità limitata devono essere rispettate le relative regole sui conferimenti e sulla valutazione dei beni.
Il progetto deve precisare il trattamento eventualmente riservato ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote ordinarie, come strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, titoli con diritti patrimoniali o amministrativi particolari e altre categorie di strumenti emessi dalla società scissa. Se non sono previsti diritti particolari o trattamenti differenziati, è opportuno dichiararlo espressamente. Devono inoltre essere indicate eventuali condizioni o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti, dei liquidatori o di altri soggetti coinvolti nell’operazione. In assenza di vantaggi speciali, anche questa circostanza dovrebbe risultare dal progetto.
Quando lo scorporo comporta il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, il progetto deve chiarire la sorte dei rapporti di lavoro, dei contratti aziendali, delle autorizzazioni amministrative, delle licenze, dei beni in leasing, delle garanzie e dei rapporti con clienti e fornitori. Per i rapporti contrattuali deve essere verificata la presenza di clausole che richiedano il consenso della controparte o che limitino il trasferimento. Per i dipendenti occorre individuare il perimetro del personale interessato e considerare la disciplina del trasferimento d’azienda, compresi gli obblighi informativi e consultivi nei confronti delle rappresentanze sindacali, quando ne ricorrano i presupposti.
Il progetto deve anche rendere comprensibili gli effetti dell’operazione sulla struttura della società scissa. Occorre indicare se la scissa continua la propria attività, se conserva un patrimonio residuo sufficiente, se modifica il proprio oggetto sociale o il proprio statuto e se l’operazione comporta una riduzione del capitale sociale oppure l’utilizzo di riserve. Se viene trasferita l’intera attività, il progetto deve descrivere le conseguenze sulla sopravvivenza della società scissa e sulla sua eventuale prosecuzione con il solo patrimonio costituito dalle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie. Se viene trasferita soltanto una parte del patrimonio, deve essere chiaramente individuata la funzione economica del patrimonio residuo.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla tutela dei creditori. Il progetto non deve necessariamente contenere una valutazione completa della solvibilità delle società coinvolte, ma deve descrivere il perimetro patrimoniale dell’operazione in modo da permettere ai creditori di comprendere quale società sarà titolare dei beni e obbligata per i debiti trasferiti. È inoltre opportuno indicare gli eventuali debiti garantiti, i rapporti finanziari infragruppo, le garanzie personali e reali e le misure adottate per assicurare la continuità dei rapporti con i creditori.
Al progetto devono essere collegati, secondo i casi e le eventuali semplificazioni applicabili, la situazione patrimoniale delle società partecipanti, la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti e i bilanci degli esercizi precedenti. Questi documenti non fanno tutti parte del contenuto testuale del progetto, ma servono a illustrarne e verificarne i dati. Nello scorporo alcune relazioni possono non essere necessarie o possono essere semplificate, soprattutto perché non vi è assegnazione di partecipazioni ai soci della scissa e non deve essere determinato un rapporto di cambio tra le loro partecipazioni. Tuttavia, l’eventuale esclusione di una relazione non elimina l’obbligo di redigere un progetto completo, preciso e coerente con la situazione patrimoniale effettiva.
Infine, il progetto deve contenere le eventuali condizioni cui l’efficacia dell’operazione è subordinata, come autorizzazioni amministrative, autorizzazioni antitrust, consensi di finanziatori o verifiche relative a concessioni e licenze, purché tali condizioni siano compatibili con la disciplina della scissione. Deve essere approvato dagli organi amministrativi delle società partecipanti, depositato e pubblicato secondo le modalità previste dalla legge e sottoposto all’approvazione dei soci, salvo i casi in cui operino specifiche procedure semplificate. La corretta redazione richiede quindi non solo l’indicazione formale dei dati previsti dal Codice civile, ma anche una descrizione sostanziale e verificabile del patrimonio scorporato, della costituzione delle beneficiarie, della posizione della società scissa e degli effetti prodotti sui soci, sui creditori, sui lavoratori e sui rapporti contrattuali.
Esempio progetto di scissione con scorporo
PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
ai sensi degli articoli 2506.1 e seguenti del Codice Civile
1. Società partecipanti all’operazione
1.1 Società scissa
[Denominazione sociale], con sede legale in [●], codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [●] [●], capitale sociale pari a Euro [●], interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro Economico Amministrativo al n. [●], in persona del legale rappresentante pro tempore [nome e cognome], di seguito denominata anche “Società Scissa”.
1.2 Società beneficiaria
[Denominazione sociale], con sede legale in [●], codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [●] [●], capitale sociale pari a Euro [●], interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro Economico Amministrativo al n. [●], in persona del legale rappresentante pro tempore [nome e cognome], di seguito denominata anche “Società Beneficiaria”.
La Società Beneficiaria è:
- [ ] società di nuova costituzione;
- [ ] società preesistente.
2. Premesse e finalità dell’operazione
La Società Scissa intende procedere a un’operazione di scissione mediante scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del Codice Civile, mediante il trasferimento alla Società Beneficiaria del complesso aziendale e/o dei beni, diritti, rapporti giuridici e passività descritti nel presente progetto.
A fronte del trasferimento, la Società Scissa riceverà l’intero capitale sociale o una partecipazione al capitale sociale della Società Beneficiaria.
Le partecipazioni della Società Beneficiaria saranno assegnate esclusivamente alla Società Scissa e non ai soci della medesima.
L’operazione è finalizzata a:
- separare il ramo di attività relativo a [descrizione];
- favorire una più efficiente gestione delle attività trasferite;
- realizzare una distinta organizzazione patrimoniale, finanziaria e operativa;
- consentire alla Società Scissa di detenere una partecipazione nella Società Beneficiaria;
- perseguire gli ulteriori obiettivi industriali e strategici di seguito indicati: [●].
3. Modalità di attuazione della scissione mediante scorporo
La Società Scissa trasferirà alla Società Beneficiaria, che subentrerà nei relativi rapporti giuridici, il complesso aziendale costituito da [descrizione dettagliata del ramo d’azienda o dei beni e rapporti trasferiti].
Il trasferimento comprenderà gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati negli allegati al presente progetto, che ne costituiscono parte integrante.
La Società Scissa riceverà, a fronte del trasferimento, partecipazioni rappresentative del capitale sociale della Società Beneficiaria per un valore nominale complessivo pari a Euro [●] e per un valore contabile complessivo pari a Euro [●].
4. Costituzione o aumento del capitale della Società Beneficiaria
4.1 Società Beneficiaria di nuova costituzione
Qualora la Società Beneficiaria sia di nuova costituzione, essa sarà costituita con un capitale sociale pari a Euro [●], suddiviso in:
- n. [●] azioni del valore nominale di Euro [●] ciascuna; oppure
- quote del valore nominale complessivo di Euro [●].
Il capitale sociale sarà sottoscritto interamente dalla Società Scissa mediante conferimento del patrimonio oggetto di scorporo.
L’eventuale eccedenza del valore del patrimonio trasferito rispetto al valore nominale del capitale sociale sarà imputata a [riserva sovrapprezzo / riserva da scissione / altra riserva disponibile] per Euro [●].
4.2 Società Beneficiaria preesistente
Qualora la Società Beneficiaria sia preesistente, il capitale sociale sarà aumentato da Euro [●] a Euro [●], mediante emissione di:
- n. [●] nuove azioni del valore nominale di Euro [●] ciascuna; oppure
- una quota di partecipazione del valore nominale di Euro [●].
L’aumento di capitale sarà sottoscritto integralmente dalla Società Scissa mediante trasferimento del patrimonio oggetto di scorporo.
L’eventuale eccedenza del valore del patrimonio trasferito rispetto al valore nominale dell’aumento di capitale sarà imputata a [riserva sovrapprezzo / riserva da scissione / altra riserva disponibile] per Euro [●].
5. Rapporto di cambio e conguagli
In considerazione della natura dell’operazione di scissione mediante scorporo, le partecipazioni della Società Beneficiaria saranno assegnate direttamente alla Società Scissa.
Non si darà luogo all’assegnazione di partecipazioni della Società Beneficiaria ai soci della Società Scissa.
Non è pertanto previsto alcun rapporto di cambio tra le partecipazioni della Società Scissa e quelle della Società Beneficiaria.
Non sono previsti conguagli in denaro.
6. Descrizione del patrimonio oggetto di scorporo
Il patrimonio oggetto di trasferimento è costituito dai seguenti elementi:
6.1 Attività trasferite
| Descrizione | Valore contabile | Valore attribuito |
|—|—:|—:|
| Immobilizzazioni materiali | Euro [●] | Euro [●] |
| Immobilizzazioni immateriali | Euro [●] | Euro [●] |
| Immobilizzazioni finanziarie | Euro [●] | Euro [●] |
| Rimanenze | Euro [●] | Euro [●] |
| Crediti commerciali | Euro [●] | Euro [●] |
| Altri crediti | Euro [●] | Euro [●] |
| Disponibilità liquide | Euro [●] | Euro [●] |
| Altre attività | Euro [●] | Euro [●] |
| Totale attività | Euro [●] | Euro [●] |6.2 Passività trasferite
| Descrizione | Valore contabile | Valore attribuito |
|—|—:|—:|
| Debiti verso banche | Euro [●] | Euro [●] |
| Debiti verso fornitori | Euro [●] | Euro [●] |
| Debiti tributari | Euro [●] | Euro [●] |
| Debiti previdenziali | Euro [●] | Euro [●] |
| Fondo trattamento di fine rapporto | Euro [●] | Euro [●] |
| Fondi rischi e oneri | Euro [●] | Euro [●] |
| Altri debiti e passività | Euro [●] | Euro [●] |
| Totale passività | Euro [●] | Euro [●] |6.3 Patrimonio netto trasferito
Il valore netto del patrimonio trasferito alla Società Beneficiaria è pari a Euro [●], determinato come segue:
- totale attività trasferite: Euro [●];
- totale passività trasferite: Euro [●];
- patrimonio netto trasferito: Euro [●].
7. Rapporti giuridici trasferiti
A decorrere dalla data di efficacia della scissione, la Società Beneficiaria subentrerà, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al patrimonio oggetto di scorporo, inclusi:
- contratti commerciali;
- contratti di fornitura;
- contratti di locazione e concessione;
- contratti di finanziamento;
- rapporti bancari;
- rapporti assicurativi;
- autorizzazioni, licenze e concessioni;
- rapporti con clienti e fornitori;
- contenziosi pendenti;
- diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- garanzie, fideiussioni e altri impegni;
- ogni altro rapporto connesso al ramo d’azienda trasferito.
I rapporti non espressamente indicati nel presente progetto, ma funzionalmente connessi al patrimonio trasferito, saranno attribuiti secondo i criteri previsti dalla legge e secondo quanto stabilito nell’atto di scissione.
8. Beni immobili
Sono trasferiti alla Società Beneficiaria i seguenti beni immobili:
| Comune | Indirizzo | Dati catastali | Titolo di provenienza | Valore attribuito |
|—|—|—|—|—:|
| [●] | [●] | [●] | [●] | Euro [●] |Il trasferimento sarà effettuato con ogni pertinenza, accessioni, diritti, servitù attive e passive e con ogni altro diritto reale o personale inerente.
9. Beni mobili registrati
Sono trasferiti alla Società Beneficiaria i seguenti beni mobili registrati:
| Tipologia | Marca e modello | Targa o numero identificativo | Valore attribuito |
|—|—|—|—:|
| [●] | [●] | [●] | Euro [●] |10. Rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro relativi ai dipendenti addetti al ramo d’azienda trasferito proseguiranno con la Società Beneficiaria, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile.
I dipendenti interessati dall’operazione sono indicati nell’Allegato [●].
La Società Beneficiaria subentrerà in tutti i diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti, compresi quelli relativi a retribuzioni, ferie, permessi, trattamento di fine rapporto, previdenza complementare, premi, benefit e ogni altro istituto contrattuale.
11. Decorrenza degli effetti della scissione
La scissione avrà effetto dalla data indicata nell’atto di scissione o, nel caso previsto dalla legge, dalla data di iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese competente.
A decorrere dalla medesima data:
- la Società Beneficiaria subentrerà nei rapporti giuridici trasferiti;
- le partecipazioni della Società Beneficiaria saranno assegnate alla Società Scissa;
- decorreranno gli effetti patrimoniali e organizzativi dell’operazione;
- saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria le operazioni relative al patrimonio trasferito.
12. Decorrenza contabile e fiscale
Le operazioni relative al patrimonio oggetto di scorporo saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dal [data], purché tale decorrenza sia compatibile con le disposizioni di legge applicabili e sia indicata nell’atto di scissione.
Ai fini fiscali, gli effetti dell’operazione decorreranno dalla data prevista dalla normativa vigente e secondo quanto sarà indicato nell’atto di scissione e nelle dichiarazioni fiscali delle società partecipanti.
13. Statuto della Società Beneficiaria
Lo statuto della Società Beneficiaria sarà quello allegato al presente progetto sotto la lettera [●].
Lo statuto disciplinerà, tra l’altro:
- denominazione;
- sede;
- oggetto sociale;
- durata;
- capitale sociale;
- partecipazioni o azioni;
- diritti dei soci;
- trasferimento delle partecipazioni;
- organi sociali;
- rappresentanza;
- approvazione del bilancio;
- distribuzione degli utili;
- scioglimento e liquidazione.
14. Oggetto sociale della Società Beneficiaria
La Società Beneficiaria avrà per oggetto le seguenti attività:
[descrizione completa dell’oggetto sociale].
In particolare, la Società Beneficiaria potrà svolgere:
- [●];
- [●];
- [●].
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate dalla legge.
15. Organi sociali della Società Beneficiaria
La Società Beneficiaria sarà amministrata da:
- [un amministratore unico / un consiglio di amministrazione composto da n. ● membri].
Saranno nominati:
- amministratore unico: [nome, cognome, codice fiscale, domicilio]; oppure
- presidente del consiglio di amministrazione: [●];
- consiglieri: [●].
La carica avrà durata fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al [●].
L’organo di controllo e il revisore legale, ove nominati o obbligatori, saranno:
- [nome e dati].
16. Data di decorrenza della partecipazione della Società Scissa
La partecipazione della Società Scissa al capitale della Società Beneficiaria decorrerà dalla data di efficacia della scissione.
Alla Società Scissa spetteranno tutti i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla partecipazione ricevuta, inclusi il diritto agli utili, il diritto di voto e ogni altro diritto previsto dalla legge e dallo statuto della Società Beneficiaria.
17. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli
Non sono previste categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni o quote.
Non sono previsti diritti speciali a favore di soci, possessori di strumenti finanziari, obbligazionisti o altri titolari di diritti partecipativi.
Qualora esistano categorie speciali di soci o possessori di titoli, il relativo trattamento sarà il seguente:
[descrizione].
18. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.
Eventuali vantaggi particolari saranno i seguenti:
[descrizione].
19. Situazione patrimoniale e bilanci
Il presente progetto è redatto sulla base:
- della situazione patrimoniale della Società Scissa riferita al [data];
- del bilancio della Società Scissa relativo all’esercizio chiuso al [data];
- del bilancio della Società Beneficiaria relativo all’esercizio chiuso al [data], ove esistente.
La situazione patrimoniale e gli ulteriori documenti previsti dalla legge saranno messi a disposizione dei soci e degli aventi diritto nei termini e con le modalità di legge.
20. Responsabilità per i debiti
La Società Beneficiaria risponderà dei debiti e delle obbligazioni trasferiti in virtù della scissione.
La Società Scissa e la Società Beneficiaria risponderanno inoltre nei limiti e secondo quanto previsto dagli articoli 2506.1 e seguenti del Codice Civile.
21. Modifiche statutarie della Società Scissa
A seguito dell’operazione, lo statuto della Società Scissa sarà modificato come segue:
- capitale sociale: da Euro [●] a Euro [●];
- oggetto sociale: [eventuali modifiche];
- sede: [eventuali modifiche];
- durata: [eventuali modifiche];
- altre modifiche: [●].
Qualora il patrimonio trasferito non incida sul capitale sociale della Società Scissa, quest’ultimo resterà invariato.
22. Eventuale riduzione del capitale della Società Scissa
In conseguenza dello scorporo:
- [ ] non si procederà ad alcuna riduzione del capitale sociale della Società Scissa;
- [ ] il capitale sociale della Società Scissa sarà ridotto da Euro [●] a Euro [●], mediante annullamento di [azioni/quote] e conseguente modifica dell’articolo [●] dello statuto.
L’eventuale riduzione sarà attuata nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
23. Condizioni sospensive
L’efficacia dell’operazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- approvazione del presente progetto da parte degli organi competenti;
- decorso dei termini previsti per l’opposizione dei creditori, ove applicabili;
- ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie;
- ottenimento dei consensi contrattualmente richiesti;
- stipula e iscrizione dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese.
24. Allegati
Costituiscono parte integrante del presente progetto:
- situazione patrimoniale della Società Scissa al [data];
- descrizione analitica del patrimonio trasferito;
- elenco dei contratti trasferiti;
- elenco dei dipendenti interessati;
- elenco dei beni immobili;
- elenco dei beni mobili registrati;
- elenco dei contenziosi pendenti;
- elenco delle autorizzazioni, licenze e concessioni;
- statuto della Società Beneficiaria;
- progetto di modifica dello statuto della Società Scissa;
- relazione illustrativa degli amministratori, ove richiesta;
- relazione degli esperti, ove richiesta;
- ulteriore documentazione prevista dalla legge.
25. Approvazione del progetto
Il presente progetto di scissione mediante scorporo sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci della Società Scissa e, ove richiesto dalla legge, degli organi competenti della Società Beneficiaria.
L’approvazione sarà effettuata con le maggioranze e secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti sociali.
26. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente progetto si applicano le disposizioni degli articoli 2506.1 e seguenti del Codice Civile e le altre disposizioni normative applicabili.
[Luogo], [data]
Per la Società Scissa
[Denominazione sociale]Il legale rappresentante
[Nome e cognome]Firma: __
Per la Società Beneficiaria
[Denominazione sociale]Il legale rappresentante
[Nome e cognome]Firma: __