Il contratto di servizi di uno studio professionale è un accordo con cui lo studio si impegna a fornire al cliente specifiche prestazioni professionali, come consulenza, assistenza o gestione di pratiche, in cambio di un compenso. Il contratto stabilisce attività, modalità e tempi di svolgimento, responsabilità delle parti, corrispettivo, durata, obblighi di riservatezza e condizioni di recesso o risoluzione. Serve a definire con chiarezza i rapporti tra professionista e cliente e a tutelare entrambe le parti.
Come scrivere contratto di servizi studio professionale
Un contratto di servizi con uno studio professionale deve identificare con precisione le parti coinvolte, indicando per ciascuna denominazione o nome e cognome, sede o residenza, codice fiscale e partita IVA, eventuale numero di iscrizione all’albo professionale, recapiti, indirizzo di posta elettronica ordinaria e, se utilizzata, posta elettronica certificata. Se il cliente è una società, è opportuno indicare anche il legale rappresentante, la qualifica con cui sottoscrive il contratto e i poteri che gli consentono di impegnare validamente l’impresa. Lo studio dovrebbe specificare se opera come singolo professionista, associazione professionale, società tra professionisti o società di servizi, chiarendo chi sarà il soggetto effettivamente responsabile dell’incarico.
Il contratto deve descrivere in modo concreto e non generico l’oggetto della prestazione. Non è sufficiente indicare, per esempio, “servizi di consulenza” o “assistenza professionale”, perché espressioni di questo tipo possono generare controversie sull’estensione dell’incarico. Occorre precisare quali attività saranno svolte, in quali ambiti, con quali modalità e con quali risultati attesi. A seconda del servizio, possono essere comprese attività come consulenza, redazione di documenti, elaborazione di dati, gestione di adempimenti, assistenza in riunioni, predisposizione di pareri, rappresentanza, controllo di procedure, formazione o supporto operativo. È importante specificare anche ciò che resta escluso, soprattutto quando determinate attività richiedono un incarico separato o un compenso aggiuntivo.
Quando l’incarico comprende risultati o documenti finali, il contratto dovrebbe indicare quali elaborati saranno consegnati, in quale formato, attraverso quali canali e entro quali termini. Se le scadenze dipendono dalla ricezione di documenti o informazioni da parte del cliente, bisogna chiarire che i termini dello studio decorrono dalla disponibilità completa e tempestiva di tali materiali. È utile precisare se le scadenze sono essenziali oppure indicative e cosa accade in caso di ritardi imputabili al cliente, a terzi o a eventi non controllabili dallo studio.
Devono essere disciplinati i rispettivi obblighi. Lo studio deve indicare l’impegno a svolgere l’attività con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle regole professionali applicabili, mantenendo il cliente informato sull’andamento del servizio nei limiti concordati. Il cliente, a sua volta, dovrebbe impegnarsi a fornire dati, documenti, autorizzazioni e istruzioni veritieri, completi e tempestivi, oltre a collaborare quando necessario. È opportuno stabilire che lo studio non risponde delle conseguenze derivanti da informazioni inesatte, incomplete o tardive fornite dal cliente, purché abbia agito secondo correttezza e diligenza.
Il contratto deve indicare chiaramente il compenso. Occorre specificare se si tratta di un importo fisso, di una tariffa oraria o giornaliera, di un compenso a fasi, di una percentuale, di un canone periodico o di una combinazione di più criteri. Devono essere chiariti l’importo imponibile, l’IVA, il contributo previdenziale eventualmente dovuto, le ritenute fiscali applicabili e ogni altro onere. Se il compenso dipende dal tempo impiegato o dalle attività svolte, è consigliabile indicare le tariffe applicate alle diverse figure professionali e le modalità di calcolo. Se sono previste attività ulteriori, trasferte, urgenze, riunioni aggiuntive, spese vive o interventi di collaboratori esterni, il contratto deve spiegare quando tali costi maturano e come vengono approvati.
Particolare attenzione deve essere riservata alle spese. Il documento dovrebbe chiarire se esse sono comprese nel compenso o se vengono rimborsate separatamente, quali categorie sono rimborsabili e quale documentazione deve essere prodotta. Se è previsto un budget massimo, è utile indicarlo espressamente, stabilendo che eventuali superamenti richiedono l’autorizzazione del cliente. Possono essere disciplinati anche gli anticipi, gli acconti, il deposito iniziale, la periodicità delle fatture e l’eventuale obbligo di pagamento prima dell’avvio di determinate attività.
Le modalità e i termini di pagamento devono essere formulati senza ambiguità. Il contratto dovrebbe indicare la data di emissione delle fatture, la scadenza, il conto corrente o il metodo di pagamento e le conseguenze del ritardo. In caso di mancato pagamento possono essere previsti gli interessi moratori nei limiti consentiti dalla legge, il rimborso dei costi di recupero e, dopo un sollecito o una comunicazione formale, la sospensione delle prestazioni o la risoluzione del contratto. Se lo studio intende subordinare la consegna dei documenti definitivi al pagamento delle somme dovute, tale meccanismo deve essere compatibile con la natura dell’incarico e con gli obblighi professionali applicabili.
La durata dell’accordo deve essere definita indicando la data di decorrenza e, se necessario, la data di scadenza. Il contratto può essere a tempo determinato, collegato alla conclusione di uno specifico incarico oppure a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso occorre stabilire il periodo di preavviso per il recesso di ciascuna parte e il modo in cui il recesso deve essere comunicato. È opportuno chiarire anche quali attività devono essere completate dopo la cessazione, come avviene la consegna dei documenti, come vengono liquidati i compensi maturati e chi sostiene le spese già impegnate.
Devono essere regolate le ipotesi di risoluzione anticipata. Il contratto può prevedere la risoluzione in caso di grave inadempimento, mancato pagamento, mancata collaborazione, violazione della riservatezza, uso illecito dei materiali, perdita dei requisiti professionali o sopravvenuta incompatibilità. Quando la legge lo consente, è possibile stabilire che determinati inadempimenti comportino la risoluzione mediante semplice comunicazione scritta, purché siano descritti con sufficiente precisione. È comunque necessario considerare le norme specifiche applicabili alla professione e gli eventuali obblighi di continuità, restituzione della documentazione o assistenza nella transizione verso un altro professionista.
Il contratto dovrebbe definire il regime della responsabilità dello studio. È possibile precisare i limiti dell’incarico, distinguere gli obblighi di mezzi dagli eventuali obblighi relativi a risultati specifici e stabilire che lo studio non garantisce risultati dipendenti da decisioni del cliente, autorità pubbliche, mercato, terzi o circostanze imprevedibili. Non sono però valide, in generale, clausole che escludano preventivamente responsabilità per condotte dolose o gravemente colpose o che comprimano diritti inderogabili del cliente. Se esiste una copertura assicurativa professionale, il contratto può indicare il tipo di polizza e, se opportuno, i relativi massimali, senza trasformare tale indicazione in una limitazione illegittima della responsabilità.
Devono essere disciplinate la riservatezza e la protezione delle informazioni. La clausola dovrebbe definire quali dati sono riservati, per quanto tempo deve essere mantenuto il segreto, chi può accedere alle informazioni e in quali casi è consentita la comunicazione a collaboratori, consulenti, autorità o soggetti necessari per l’esecuzione dell’incarico. È utile prevedere che l’obbligo continui anche dopo la cessazione del contratto, salvo che le informazioni siano già pubbliche, siano state ottenute legittimamente da terzi o debbano essere divulgate per obbligo di legge.
Quando lo studio tratta dati personali per conto del cliente, il contratto deve chiarire i rispettivi ruoli privacy secondo il Regolamento europeo 2016/679. Se lo studio agisce come responsabile del trattamento, è normalmente necessario un accordo o una sezione contrattuale conforme all’articolo 28 del GDPR, con indicazione dell’oggetto, della durata, della natura, della finalità del trattamento, delle categorie di dati e di interessati, delle istruzioni del cliente, delle misure di sicurezza, dell’eventuale ricorso a sub-responsabili, della gestione delle violazioni e della restituzione o cancellazione dei dati al termine del servizio. Devono inoltre essere forniti i pertinenti obblighi informativi e deve essere evitato l’uso dei dati per finalità estranee all’incarico senza una valida base giuridica.
Il documento dovrebbe stabilire a chi appartengono i materiali prodotti durante l’incarico e quali diritti possono essere utilizzati dal cliente. È necessario distinguere tra documenti predisposti specificamente per il cliente, modelli, procedure, software, banche dati, metodologie, know-how e materiali preesistenti dello studio. Il contratto può prevedere che il cliente acquisisca la proprietà dei documenti finali oppure una licenza d’uso, specificandone durata, territorio, finalità e limiti. Se sono coinvolti contenuti tutelati dal diritto d’autore, devono essere regolati il diritto di riproduzione, modifica, distribuzione e comunicazione a terzi. In assenza di una disciplina chiara, il pagamento del compenso non comporta necessariamente il trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica.
Se lo studio si avvale di dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori, il contratto dovrebbe indicare se tale possibilità è ammessa, per quali attività e sotto quale responsabilità. Il cliente può richiedere che determinati soggetti siano preventivamente autorizzati, soprattutto quando entrano in possesso di informazioni riservate o dati personali. È opportuno chiarire che l’impiego di collaboratori non modifica, salvo diverso accordo, il referente contrattuale e il soggetto responsabile nei confronti del cliente.
Devono essere considerate eventuali situazioni di conflitto di interessi. Lo studio può dichiarare di non conoscere, alla data della firma, circostanze incompatibili con l’incarico e impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali conflitti sopravvenuti. In base alla professione esercitata, possono essere applicabili obblighi deontologici specifici, regole sull’indipendenza, sul segreto professionale, sull’incompatibilità e sulla conservazione della documentazione. Il contratto dovrebbe richiamare tali obblighi quando incidono concretamente sull’esecuzione del servizio.
È utile stabilire come avverranno le comunicazioni tra le parti, indicando gli indirizzi validi per notifiche, richieste, approvazioni e contestazioni. Il contratto può prevedere che determinate comunicazioni siano effettuate tramite PEC o altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione. Se il cliente deve approvare preventivi, elaborati o attività ulteriori, conviene indicare se l’approvazione deve essere espressa oppure se il silenzio può avere un effetto, tenendo conto dei limiti previsti dalla legge.
Il contratto dovrebbe contenere una disciplina degli eventi fuori dal controllo delle parti, come calamità, interruzioni generalizzate dei servizi, attacchi informatici, provvedimenti delle autorità, epidemie o indisponibilità prolungate di infrastrutture essenziali. La clausola deve spiegare quali obblighi vengono sospesi, l’obbligo di informare l’altra parte e il diritto di recedere o risolvere l’accordo se l’impedimento dura oltre un determinato periodo. Non dovrebbe tuttavia essere utilizzata per escludere responsabilità relative a problemi ordinari di organizzazione o a carenze prevedibili.
Devono essere indicati la legge applicabile e il foro competente, eventualmente prevedendo una fase preventiva di confronto o mediazione. La scelta del foro deve rispettare le norme sulla tutela del consumatore, sulle clausole vessatorie e sulle competenze inderogabili. Quando il contratto è predisposto unilateralmente e concluso con un cliente qualificabile come consumatore, le clausole che limitano responsabilità, prevedono proroghe, recesso, decadenze, foro diverso o altri effetti sfavorevoli possono richiedere una specifica approvazione e devono comunque essere conformi alla disciplina di protezione applicabile.
Infine, il contratto dovrebbe indicare come possono essere apportate modifiche o integrazioni, precisando che variazioni dell’oggetto, del compenso, dei tempi o delle modalità operative devono risultare da un accordo scritto o da una procedura di approvazione documentabile. È opportuno prevedere che l’eventuale invalidità di una clausola non comporti automaticamente l’invalidità dell’intero contratto e che gli allegati, come il preventivo, il capitolato tecnico, il calendario delle attività, l’informativa privacy o le condizioni economiche, costituiscano parte integrante dell’accordo.
La firma deve essere apposta dalle persone autorizzate, con indicazione della data e, quando necessario, con specifica approvazione delle clausole che possono essere considerate particolarmente gravose. Il testo dovrebbe essere conservato insieme agli allegati, alle eventuali autorizzazioni e alle successive modifiche. Poiché il contenuto necessario varia in base al tipo di studio, alla professione esercitata, alla natura del cliente e al servizio concreto, il modello dovrebbe essere adattato da un professionista legale o da un consulente competente, soprattutto quando riguardi attività soggette ad albo, trattamento di dati sensibili, proprietà intellettuale, responsabilità tecnica o rapporti con consumatori.
Esempio contratto di servizi studio professionale
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI
Tra
[Denominazione dello Studio Professionale], con sede legale in [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [●], in persona del legale rappresentante/professionista [nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●], di seguito denominato/a “Studio”,
e
[Nome e cognome/Ragione sociale del Cliente], con sede/residenza in [indirizzo], codice fiscale e/o partita IVA [●], in persona di [nome e cognome e qualifica, se applicabile], di seguito denominato/a “Cliente”,
congiuntamente denominate “Parti” e singolarmente “Parte”.
Premesse
a) Lo Studio svolge attività professionale nel settore [specificare settore];
b) il Cliente intende avvalersi dei servizi professionali dello Studio;
c) le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del contratto
- Il Cliente conferisce allo Studio, che accetta, l’incarico di svolgere i seguenti servizi professionali:
- [descrizione dettagliata del servizio];
- [descrizione dettagliata del servizio];
- [eventuali attività accessorie];
- [eventuali deliverable, relazioni, elaborati o documenti da produrre].
- Le attività saranno svolte secondo le modalità, le tempistiche e gli obiettivi indicati nel presente contratto e nei relativi allegati.
- Qualsiasi attività ulteriore o diversa rispetto a quanto previsto dal presente contratto dovrà essere previamente concordata per iscritto tra le Parti, anche mediante scambio di comunicazioni elettroniche.
- Lo Studio svolgerà l’incarico con autonomia organizzativa e tecnica, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Cliente.
Art. 2 – Modalità di esecuzione dell’incarico
- Lo Studio eseguirà le attività affidate con diligenza professionale e nel rispetto della normativa applicabile.
- Il Cliente si impegna a fornire allo Studio, con tempestività, tutte le informazioni, i documenti e i dati necessari o utili per lo svolgimento dell’incarico.
- Lo Studio non sarà responsabile per ritardi, omissioni o inesattezze derivanti da informazioni incomplete, inesatte o tardivamente trasmesse dal Cliente o da terzi incaricati dal Cliente.
- Le comunicazioni operative tra le Parti avverranno mediante [e-mail/PEC/piattaforma digitale/altro] ai seguenti recapiti:
- per lo Studio: [indirizzo e-mail/PEC];
- per il Cliente: [indirizzo e-mail/PEC].
- Lo Studio potrà avvalersi di collaboratori, dipendenti o consulenti esterni, restando responsabile del coordinamento delle attività affidate, salvo diverso accordo scritto.
Art. 3 – Obblighi del Cliente
- Il Cliente si obbliga a:
a) fornire dati, documenti, informazioni e autorizzazioni necessari per l’esecuzione dell’incarico;
b) garantire la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
c) collaborare con lo Studio secondo buona fede e correttezza;
d) rispettare le scadenze concordate;
e) corrispondere puntualmente i compensi e i rimborsi previsti dal presente contratto;
f) informare tempestivamente lo Studio di ogni circostanza rilevante ai fini dell’incarico.
- Il Cliente prende atto che eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione o delle informazioni potranno comportare una modifica delle tempistiche di esecuzione delle attività.
Art. 4 – Obblighi dello Studio
- Lo Studio si impegna a:
a) svolgere le attività oggetto dell’incarico con professionalità, diligenza e correttezza;
b) informare il Cliente, ove necessario, in merito allo stato di avanzamento delle attività;
c) comunicare tempestivamente eventuali circostanze che possano incidere sulla corretta esecuzione dell’incarico;
d) mantenere riservate le informazioni ricevute dal Cliente, nei limiti previsti dal presente contratto e dalla legge.
- Salvo diverso accordo scritto, lo Studio non garantisce il conseguimento di uno specifico risultato economico, commerciale o finanziario, qualora l’attività richiesta comporti valutazioni discrezionali o dipenda da fattori estranei al controllo dello Studio.
Art. 5 – Durata
- Il presente contratto avrà efficacia dal [data] e terminerà il [data].
- Qualora il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, ciascuna Parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di [numero] giorni.
- Le attività già eseguite o in corso alla data di cessazione del contratto saranno comunque fatturate e dovranno essere integralmente corrisposte dal Cliente.
- Restano ferme, anche dopo la cessazione del contratto, le obbligazioni che per loro natura sono destinate a produrre effetti successivamente, comprese quelle relative a riservatezza, protezione dei dati personali, responsabilità e pagamento dei compensi.
Art. 6 – Compenso professionale
- Per le attività oggetto del presente contratto, il Cliente corrisponderà allo Studio il seguente compenso:
- compenso fisso: Euro [●] oltre IVA e contributi previdenziali, se dovuti;
- compenso orario: Euro [●] oltre IVA e contributi previdenziali, se dovuti;
- compenso variabile: [descrizione e criteri di calcolo];
- altro: [●].
- Il compenso comprende esclusivamente le attività indicate all’articolo 1.
- Sono esclusi dal compenso, salvo diverso accordo scritto:
a) spese vive e documentate;
b) trasferte, vitto, alloggio e trasporti;
c) diritti, bolli, imposte, tasse e oneri amministrativi;
d) costi sostenuti per consulenti o professionisti terzi;
e) attività ulteriori richieste dal Cliente;
f) prestazioni rese in situazioni di urgenza o al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
- Le attività ulteriori rispetto a quelle previste dal presente contratto saranno compensate secondo il seguente criterio: [indicare criterio].
- Lo Studio potrà richiedere un acconto pari a Euro [●], da corrispondersi entro [●] giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti
- Lo Studio emetterà le fatture con la seguente periodicità: [mensile/trimestrale/al completamento delle attività/altro].
- Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro [numero] giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto intestato a:
Intestatario: [●]
Banca: [●]
IBAN: [●] - In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente, fatto salvo il diritto dello Studio al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
- In caso di mancato o ritardato pagamento, lo Studio potrà sospendere le attività, previa comunicazione scritta al Cliente, fatto salvo ogni ulteriore diritto previsto dalla legge o dal presente contratto.
Art. 8 – Modifiche e richieste aggiuntive
- Qualsiasi modifica all’oggetto, alle modalità, alle tempistiche o al compenso dovrà risultare da accordo scritto tra le Parti.
- Le richieste aggiuntive del Cliente che comportino un aumento dell’attività, dei tempi o dei costi saranno oggetto di separata quantificazione economica.
- In assenza di contestazione scritta entro [numero] giorni dalla comunicazione dello Studio, il preventivo relativo alle attività aggiuntive si intenderà accettato, ove tale modalità sia stata espressamente concordata tra le Parti.
Art. 9 – Riservatezza
- Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie di natura tecnica, commerciale, economica, organizzativa o professionale apprese in relazione all’esecuzione del presente contratto.
- Le informazioni riservate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle connesse all’esecuzione del contratto né divulgate a terzi, salvo quanto necessario per l’esecuzione dell’incarico o imposto dalla legge.
- L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni:
a) già pubblicamente disponibili;
b) già legittimamente conosciute dalla Parte ricevente;
c) divenute pubbliche senza violazione del presente contratto;
d) la cui divulgazione sia richiesta da legge, autorità giudiziaria o amministrativa.
- Gli obblighi di riservatezza resteranno efficaci per [numero] anni dalla cessazione del contratto, salvo il diverso termine previsto dalla legge.
Art. 10 – Protezione dei dati personali
- Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell’ambito del rapporto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- Ciascuna Parte agirà quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso per le finalità connesse alla gestione del presente contratto, salvo che la natura delle attività richieda la designazione dello Studio quale responsabile del trattamento.
- Qualora lo Studio debba trattare dati personali per conto del Cliente, le Parti sottoscriveranno apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali dello Studio e autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità connesse all’instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Art. 11 – Proprietà intellettuale
- Gli elaborati, i documenti, le relazioni, i materiali e gli strumenti predisposti dallo Studio nell’ambito dell’incarico resteranno di proprietà dello Studio, salvo diverso accordo scritto.
- Il Cliente acquisirà il diritto di utilizzare i materiali specificamente realizzati per il Cliente esclusivamente per le finalità connesse all’incarico e previo integrale pagamento dei compensi dovuti.
- Restano di proprietà dello Studio il know-how, i metodi, i modelli, i software, le procedure, i format e gli strumenti sviluppati o utilizzati dallo Studio anteriormente o indipendentemente dall’incarico.
- Il Cliente non potrà riprodurre, modificare, distribuire, cedere o utilizzare per finalità diverse i materiali dello Studio senza il preventivo consenso scritto dello Studio, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
Art. 12 – Responsabilità
- Lo Studio risponde esclusivamente dei danni diretti derivanti da propria condotta dolosa o colposa nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, nei limiti previsti dalla legge.
- Lo Studio non sarà responsabile per danni indiretti, perdita di profitto, perdita di opportunità, perdita di dati, interruzione dell’attività o conseguenze derivanti da decisioni assunte dal Cliente sulla base delle attività svolte dallo Studio, salvo il caso di dolo o colpa grave.
- Lo Studio non risponde di ritardi o inadempimenti dovuti a cause non imputabili allo stesso, inclusi, a titolo esemplificativo, eventi di forza maggiore, malfunzionamenti delle reti telematiche, indisponibilità di sistemi informatici, provvedimenti delle autorità, scioperi, calamità naturali o ritardi imputabili al Cliente o a terzi.
- Il Cliente resta responsabile delle decisioni adottate e dell’utilizzo dei documenti, delle informazioni e degli elaborati forniti dallo Studio.
Art. 13 – Recesso e risoluzione
- Ciascuna Parte potrà recedere dal contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente contratto.
- Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato mediante comunicazione scritta qualora una Parte:
a) violi gravemente gli obblighi previsti dal presente contratto;
b) non adempia agli obblighi di pagamento entro [numero] giorni dalla ricezione di una formale richiesta di pagamento;
c) divulghi informazioni riservate in violazione dell’articolo 9;
d) venga sottoposta a procedure concorsuali, liquidazione o cessazione dell’attività, ove applicabile.
- La risoluzione o il recesso non pregiudicano il diritto dello Studio a ricevere il compenso per le attività svolte, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori importi dovuti.
Art. 14 – Comunicazioni
- Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail ai recapiti indicati nel presente contratto.
- Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra eventuali variazioni dei propri recapiti.
- Le comunicazioni si considereranno ricevute:
a) alla data risultante dalla ricevuta di consegna della PEC;
b) alla data risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata;
c) alla data di conferma della ricezione della e-mail, ove richiesta.
Art. 15 – Divieto di cessione
- Il Cliente non potrà cedere il presente contratto, né i diritti o gli obblighi da esso derivanti, senza il previo consenso scritto dello Studio.
- Lo Studio potrà avvalersi di collaboratori e sostituti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e professionalità previsti dal presente contratto.
Art. 16 – Integrità del contratto
- Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, avente il medesimo oggetto.
- Eventuali modifiche o integrazioni saranno valide solo se effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
- L’eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non comporterà la nullità o l’inefficacia delle restanti disposizioni.
Art. 17 – Legge applicabile e foro competente
- Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di [città], salvo i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge.
Art. 18 – Disposizioni finali
- Il presente contratto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, salvo diversa indicazione.
- Gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:
- Allegato A – Descrizione dei servizi;
- Allegato B – Offerta economica;
- Allegato C – Informativa privacy;
- Allegato D – Accordo sul trattamento dei dati personali;
- [ulteriori allegati].
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: [●]
Per lo Studio
[Denominazione]Firma:
[Nome e cognome]
Firma:
Per il Cliente
[Nome/Ragione sociale]Firma:
[Nome e cognome e qualifica, se applicabile]
Firma:
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2 – Modalità di esecuzione dell’incarico; Art. 5 – Durata; Art. 6 – Compenso professionale; Art. 7 – Fatturazione e pagamenti; Art. 8 – Modifiche e richieste aggiuntive; Art. 9 – Riservatezza; Art. 11 – Proprietà intellettuale; Art. 12 – Responsabilità; Art. 13 – Recesso e risoluzione; Art. 15 – Divieto di cessione; Art. 17 – Legge applicabile e foro competente.
Firma del Cliente